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Costituire una società cooperativa in Spagna

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LA SOCIETÀ COOPERATIVA

Descrizione

Ci occupiamo con l’analisi di oggi di vedere meglio nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche della società cooperativa: quest’ultima è una struttura giuridica in cui le persone si possono associare liberamente e su base volontaria, per svolgere delle attività imprenditoriali, volte a soddisfare le necessità e le aspirazioni economiche e sociali dei soci stessi, attraverso una struttura e regole di funzionamento democratiche.

A livello di compagine sociale, esistono le cooperative di primo grado – che devono contare almeno 3 soci – oppure le cooperative di secondo grado, le quali, sono composte da almeno due cooperative.

Attraverso la costituzione di una società cooperativa, i soci limitano la propria responsabilità nei confronti dei terzi al solo conferimento del capitale, per il quale non è previsto un minimo legale, considerando che fa stato in questo caso lo statuto cooperativo.

In conclusione, a livello tributario una società cooperativa è assoggetta all’Imposta sulle Società, godendo tuttavia di un regime speciale.

Responsabilità

Bisogna quindi ribadire che i soci di una società cooperativa rispondono dei debiti societari unicamente attraverso i loro apporti nel capitale sociale, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato liberato completamente.

Categorie delle cooperative

Esistono le seguenti categorie di società cooperative:

  • Cooperative di primo grado
    • Cooperative di lavoratori
    • Cooperative di consumatori e utenti
    • Cooperative edilizie
    • Cooperative agricole
    • Cooperative per l’uso comune dei terreni
    • Cooperative di servizi
    • Cooperative marittime
    • Cooperative dei trasporti
    • Cooperative di assicurazioni
    • Cooperative sanitarie
    • Cooperative di istruzione
    • Cooperative di credito
  • Cooperative di secondo grado

Quadro Normativo

In linea di principio, alle società cooperative si applica generalmente la legge 27/1999 del 16 luglio sulle cooperative, fatte salve le varie normative emanate, nei limiti della loro competenza, dalle comunità autonome.

Capitale

Le norme attualmente in vigore non prevedono alcun minimo legale per quanto riguarda il capitale sociale: sono gli statuti a disciplinare questi aspetti.

Caratteristiche

Diamo ora uno sguardo invece alle particolarità che sono proprie delle società cooperative:

  • La società cooperativa deve essere costituita per atto pubblico, con la successiva iscrizione al Registro delle Società Cooperative: in quel momento, acquisisce la personalità giuridica;
  • Gli statuti prevedono il capitale sociale minimo per la costituzione e lo svolgimento delle attività, che dovrà essere totalmente versato all’atto della costituzione;
  • Il capitale sociale sarà costituito dai conferimenti dei soci, che dovranno essere in denaro che abbia corso legale. Qualora lo prevedessero lo statuto o l’assemblea generale, potranno anche essere conferiti beni e diritti che abbiano un valore venale;
  • Nelle cooperative di primo grado l’importo totale dei conferimenti di ogni socio non potrà eccedere mai la soglia di un terzo dell’intero capitale sociale, ad eccezione delle cooperative, entità senza scopo di lucro o società partecipate a maggioranza da cooperative;
  • La ragione sociale della società dovrà essere completata dalla dicitura “società cooperativa” o dalla sigla “ Coop.”: la stessa sarà esclusiva e potranno essere stabiliti dei requisiti nei regolamenti.

Tassazione

La società cooperativa, dal punto di vista del diritto tributario, sottostà alle disposizioni dell’Imposta sulle Società, godendo comunque di un regime speciale.

Organi societari

Ecco quindi una panoramica di quelli che sono gli organi societari di questa struttura giuridica:

  • Assemblea generale

Rappresenta tutti i soci, e si riunisce per deliberare e adottare le decisioni su argomenti che, dal punto di vista legale o statutario, rientrano tra le sue competenze: le delibere sono vincolanti per tutti i soci della cooperativa;

La stessa assemblea generale si occupa di stabilire la politica generale della cooperativa, attraverso l’esame della gestione sociale, l’approvazione dei conti annuali, nonché la relazione della gestione e, inoltre, della destinazione delle eccedenze disponibili o altre misure in caso di perdite.

Queste sono le categorie delle assemblee:

  • Ordinaria: esamina la gestione sociale e approva – o meno – i conti annuali. Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, entro i sei mesi seguenti la chiusura dell’esercizio economico.
  • Straordinaria: si occupa di tematiche non trattate durante le assemblee ordinarie. Può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di un numero di soci che rappresenti il 20 percento del totale dei voti, e se lo prevedono gli statuti, su richiesta dei Sindaci;
  • Dei delegati: viene scelta durante riunioni preparatorie quando gli statuti, in funzione delle difficoltà di convocare tutti i soci all’Assemblea Generale, prevedano questa soluzione.
  • Consiglio direttivo: È l’organo collegiale di governo che si preoccupa della gestione, della supervisione nell’esecuzione delle direttive e della rappresentanza della società cooperativa, essendo sottoposto alla legge, agli statuti nonché alla politica generale scelta dall’Assemblea Generale.

 

Il numero dei consiglieri non potrà essere inferiore a tre né superiore a quindici: dovranno esserci in tutti i casi un presidente, un vicepresidente e un segretario, salvo nel caso in cui la cooperativa abbia tre soci, dove non è richiesta la figura del presidente. La presenza o meno di altre cariche e dei relativi supplenti sarà stabilita dagli statuti. I consiglieri saranno eletti dall’assemblea generale in votazione segreta a maggioranza semplice, secondo il periodo temporale stabilito dagli statuti, compreso tra i tre e i sei anni.

  • Collegio Sindacale

È l’organo di vigilanza della cooperativa. Può controllare e verificare tutti i documenti della cooperativa, nonché procedere a tutte le verifiche e tutti i controlli ritenuti necessari. Si occupa del controllo dei conti annuali e della relazione della gestione, prima che la stessa sia presentata per l’approvazione all’assemblea generale. Il numero di sindaci titolari non potrà essere superiore a quello dei consiglieri e la durata in carica sarà stabilita dagli statuti, pur dovendo essere compresa tra i tre e i sei anni.

  • Comitato dei ricorsi

Si occupa della gestione – nonché delle decisioni – relativa ai ricorsi contro le sanzioni irrogate ai soci da parte del Consiglio Direttivo, nonché di tutte le altre materie, come stabilito dagli statuti o dalle leggi vigenti. La sua composizione e il suo funzionamento saranno descritti negli statuti e, come minimo, questo organo dovrà avere tre membri eletti tra i soci in Assemblea Generale, con votazione segreta. Le delibere sono immediatamente esecutive e definitive, pur essendo impugnabili.

Soci

A seconda del tipo di attività svolta, persone fisiche e giuridiche (private o statali), come del resto anche le comunioni dei beni, potranno essere soci di una società cooperativa.

  • Numero dei soci:
    • Almeno tre soci, per le cooperative di primo grado.
    • Almeno due cooperative, per quelle di secondo grado;
  • Obblighi e responsabilità
    • Rispettare gli obblighi di legge e statutari;
    • Rispettare le risoluzioni adottate dagli organi sociali;
    • Partecipare alle attività della cooperativa con l’importo minimo obbligatorio previsto dallo statuto;
    • Dovere di segretezza per le decisioni e le informazioni la cui divulgazioni possano pregiudicare gli interessi della cooperativa;
    • Accettare le cariche per le quali si è stati eletti;
    • Rispettare gli obblighi economici derivanti dalle attività svolte;
    • Non impegnarsi in attività che possano essere in concorrenza con quelle svolte all’interno della cooperativa.
    •  
  • Diritti

Questi sono i principali diritti, stabiliti per legge o statutari, di cui godono i soci:

  • Partecipare a tutte le attività della cooperativa;
  • Eleggere ed essere eletti all’interno degli organi societari;
  • Ottenere tutte le informazioni necessarie;
  • Aggiornamenti contabili e pagamento dei conferimenti di capitale, nonché la liquidazione degli interessi ottenuti per i versamenti degli stessi conferimenti;
  • Eventuali rimborsi;
  • Adeguata formazione professionale per i soci lavoratori;
  • Partecipare ed assistere ai dibatti, nonché fare proposte e votare;
  • Partecipazione su base volontaria;
  •  
  • Soci collaboratori
    • Sono persone fisiche o giuridiche che, senza avere la possibilità di sviluppare o di partecipare nell’attività della cooperativa secondo lo scopo sociale, possono comunque contribuire al raggiungimento dello stesso. L’esistenza di questa tipologia di organo societario sarà stabilita dagli statuti;
    • Devono pagare un conferimento che è stato determinato dall’Assemblea Generale;
    • I conferimenti totali dei soci collaboratori non potranno superare il 45 percento del totale dei conferimenti al capitale sociale;
    • Il totale dei voti attribuiti ai soci collaboratori non potrà superare più del 30 percento dei voti in seno agli organi societari della cooperativa.

Processo costitutivo

Ecco le singole fasi che compongono il processo costitutivo di una società cooperativa:

 

  • Registro delle società cooperative del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o della comunità autonoma): certificazione della disponibilità della ragione sociale e esame preliminare del progetto degli statuti;
  • Agenzia delle Entrate: attribuzione alla cooperativa del codice fiscale;
  • Notaio: redazione dell’atto pubblico;
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;

NOTA: Le società cooperative protette hanno diritto, in genere, all’esenzione delle tasse sui trasferimenti patrimoniali e di bollo per gli atti costitutivi come del resto sull’aumento del capitale, la concessione di prestiti e quanto derivi da acquisizioni di determinati beni e diritti;

  • Registro delle Società Cooperative del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o della comunità autonoma): iscrizione dell’atto pubblico di costituzione della cooperativa all’interno del Registro delle Società Cooperative.

Start up di una società cooperativa

Vi illustriamo qui di seguito tutte le tappe necessarie per lo start up di una società cooperativa:

  • Agenzia delle Entrate: Iscrizione nel registro degli imprenditori;
  • Agenzia delle Entrate: Imposta sulle Attività Economiche (sono esentate, per i primi due anni di attività, le società neo costituite);
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione nel regime particolare dei lavoratori autonomi (RETA) dei soci operativi e/o amministratori;
  • Amministrazioni locali: rilascio di eventuali licenze per attività lavorative;
  • Altri uffici e/o registri: eventuali iscrizioni presso altri uffici e/o registri;
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio e convalida del registro delle ispezioni;
  • Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: raccolta dei dati personali;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – obbligatoria solo per società che assumeranno dipendenti,
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori – obbligatoria solo se gli stessi non fossero già affiliati;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori nel regime della previdenza sociale – obbligatoria soltanto per aziende che assumeranno dipendenti;
  • Servizio Nazionale di Collocamento: deposito dei contratti di lavoro – obbligatorio solo per società che dovessero assumere lavoratori subordinati;
  • Ministero del Lavoro delle Comunità Autonome: notifica dell’apertura di un centro di lavoro – richiesta soltanto a società che assumeranno dei lavoratori dipendenti;
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio del calendario lavorativo – richiesto per aziende che assumeranno dei lavoratori alle proprie dipendenze;
  • Ufficio Nazionale dei Brevetti e Marchi: deposito di eventuali loghi aziendali;
  • Autorità di certificazione: ottenimento di un certificato elettronico di identità.