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Costituire una entità del capitale di rischio in Spagna

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LE ENTITÀ DEL CAPITALE DI RISCHIO

Descrizione

Scopriamo oggi una nuova struttura giuridica dell’ordinamento spagnolo, vale a dire, l’entità di capitale di rischio, che rientra nella categoria delle entità finanziarie operative in modo quasi esclusivo all’interno del settore dell’erogazione di crediti temporanei.

Questi ultimi sono concessi a società che non siano finanziarie, immobiliari e non quotate, e che abbiano difficoltà nell’accesso ad altre fonti di finanziamento. Le entità di capitale di rischio si occupano anche dell’amministrazione e la gestione dei fondi di capitale di rischio e, rispettivamente, attivi di società di capitale di rischio.

Possono anche svolgere, come attività accessoria, dei servizi di consulenza alle imprese ad esse associate. Possono investire in modo temporaneo nel capitale di imprese non finanziarie quotate, a condizione che tali società vengano escluse dalle negoziazioni entro 12 mesi dalla partecipazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle entità di capitale di rischio, che vedremo comunque in seguito nel dettaglio, possiamo dirvi che le stesse non hanno un numero minimo di soci stabilito per legge, sebbene debbano avere un consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

La dotazione del capitale sociale deve essere pari ad almeno 1.200.000 euro per le società di capitale di rischio, mentre che, per quanto riguarda invece i fondi di capitale di rischio, devono essere disponibili almeno di 1.650.000 euro per il capitale sociale.

In conclusione, invece, l’entità è soggetta fiscalmente all’imposta sulle società.

Responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità relativa ai debiti contratti dalle entità del capitale di rischio, i soci rispondono unicamente con i loro conferimenti di capitale.

Quadro normativo

A questa particolare struttura giuridica si applica la normativa specifica contenuta all’interno della legge 25/2005 del 24 novembre.

Capitale

Diamo ora invece uno sguardo a quelle che sono le normative vigenti in termini di dotazione di capitale sociale: nel caso di semplici società di capitale di rischio, si parla infatti di 1.200.000 euro, mentre che, i fondi di capitale di rischio devono essere dotati di almeno 1.650.000 euro.

Caratteristiche

Quali sono le caratteristiche proprie di un’entità di capitale di rischio? Vediamo le due differenti categorie di strutture giuridiche esistenti in tal senso.

  • Società di capitale di rischio
    • Sono società anonime il cui scopo principale è l’erogazione di partecipazioni temporanee nel capitale delle imprese (non finanziarie, che non siano quotate direttamente in borsa).
    • Potranno erogare prestiti, come altre forme di finanziamento, in quest’ultimo caso soltanto per società partecipate, e realizzare attività di consulenza;
    • Il capitale sociale sottoscritto dovrà essere di almeno 200.000 euro, del quale, il 50% liberato al momento della costituzione societaria e, il resto, in una o più rate, entro il termine di 3 anni a partire dalla costituzione della società;
    • I conferimenti dovranno essere effettuati in contanti o in beni immobili, che non potranno comunque superare il 20 percento del capitale sociale, il quale, sarà suddiviso in azioni con identico valore e identici diritti, in forma di titoli, che saranno in questo caso nominativi, o attraverso delle scritture contabili.
  • Fondi di capitale di rischio
    • Si tratta di patrimoni amministrati da una società di gestione, che hanno lo stesso scopo principale delle società di capitale di rischio, e che offrono alle società di gestione lo svolgimento delle attività di consulenza previste;
    • Il patrimonio sociale dovrà essere di 650.000 euro;
    • I conferimenti per la costituzione iniziale, e gli eventuali successivi apporti di capitale, dovranno essere effettuati in denaro contante;
    • Il patrimonio, suddiviso in partecipazioni nominative di caratteristiche identiche, avrà la qualifica di azioni negoziabili e potranno essere rappresentate sia da titoli sia da scritture contabili.
  • Società di gestione delle entità di capitale di rischio
    • Sono società anonime il cui scopo principale è l’amministrazione e gestione dei fondi di capitale di rischio e degli attivi di società di capitale di rischio. Come attività accessoria, potranno svolgere attività di consulenza alle imprese ad esse legate;
    • Potranno inoltre gestire dei fondi di capitale di rischio e attivi di società di capitale di rischio, società di gestione delle Istituzioni di Investimento Comune, previste dalla legge 35/2003 del 4 novembre;
    • Il capitale sociale minimo iniziale dovrà ammontare a 000 euro, e dovrà essere interamente liberato;
    • Le azioni che rappresentano il capitale sociale potranno essere emesse sotto forma di titoli nominativi o mediante scritture contabili.
  • Requisiti per l’accesso all’esercizio dell’attività
    • Ottenere l’autorizzazione – subordinata al progetto di costituzione – dalla Commissione Nazionale del Mercato dei titoli.
    • Costituzione attraverso atto pubblico e iscrizione nel Registro delle Imprese. Per i Fondi, questi requisiti saranno facoltativi.
    • Essere iscritti nel registro amministrativo corrispondente della Commissione Nazionale del Mercato dei titoli.

Tassazione

Per quanto riguarda le questioni di natura tributaria, vi possiamo dire che le entità di capitale di rischio sono sottoposte al regime dell’Imposta sulle società.

Numero dei soci

Le entità di capitale di rischio non devono essere dotate di un numero di soci previsto dalla legge, tuttavia, i rispettivi consigli di amministrazione devono essere composti da 3 membri.

Regime degli investimenti

Rivolgiamo ora la nostra attenzione su alcuni requisiti che si applicano alle entità di capitale di rischio per quanto riguarda gli investimenti.

  • Coefficiente obbligatorio di investimenti

Le entità di capitale di rischio devono mantenere, come minimo, il 60 percento degli attivi in azioni e partecipazioni nel capitale di imprese, che siano oggetto della sua attività. All’interno di questa percentuale, si potrà destinare fino al 30 percento del totale degli attivi o dei prestiti di partecipazione a società che siano oggetto della sua attività, che siano partecipate o meno dall’Entità di Capitale di Rischio.

  • Coefficiente a libera disposizione

Gli altri attivi, che non siano assoggettati al coefficiente obbligatorio di investimenti, potranno essere detenuti nelle seguenti forme:

  • Titoli con reddito fisso negoziati in mercati secondari organizzati.
  • Partecipazioni nel capitale di imprese che non siano oggetto dell’attività.
  • Contanti, per mantenere della liquidità, o altre attività liquide richieste dalle norme, nei casi in cui le leggi o gli statuti prevedano dei rimborsi regolari;
  • Prestiti;
  • Finanziamento a qualunque tipo di impresa partecipata.
  •  
  • Limitazioni di gruppo
    • Non potrà essere investito più del 25 percento del totale degli attivi in un’unica società, come del resto, più del 35 percento in società che appartengono allo stesso gruppo di società, definite ai sensi dell’ 4 della legge 24/1998 del 28 luglio, del Mercato dei titoli;
    • Non si potrà investire nelle imprese appartenenti al proprio gruppo, come previsto dal sopraindicato articolo 4;
  • Altri limiti agli investimenti
    • La normativa può stabilire restrizioni agli investimenti in determini ambiti di attività, come del resto, dei coefficienti minimi di liquidità a disposizione, in modo particolare, per le entità che abbiano un sistema comune.

Processo costitutivo

Ecco i passi da intraprendere per costituire un’entità di capitale di rischio:

  • Registro Centrale delle Imprese: certificato di disponibilità della ragione sociale;
  • Ministero dell’Economia e della Competitività – Direzione Generale del Tesoro e della Politica Finanziaria: autorizzazione amministrativa preliminare, su richiesta della Commissione Nazionale del Mercato dei titoli;
  • Agenzia delle Entrate (AEAT): attribuzione del codice fiscale.
  • Notaio: elaborazione dell’atto pubblico;
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;
  • Registro delle Imprese: iscrizione della società. La costituzione per atto pubblico e l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono facoltativi per i fondi di capitale di rischio. Al contrario, sono richiesti per le Società di capitale di rischio;
  • Registri Speciali (registro amministrativo della Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli): iscrizione della società nei registri speciali CNMV.

Start up

Ecco invece lo start up di un’entità di capitale di rischio:

  • Agenzia delle Entrate: Iscrizione al registro degli imprenditori;
  • Agenzia delle Entrate: Imposta sulle Attività Economiche (sono esentate, per i primi due esercizi, le società di recente costituzione);
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al regime speciale dei lavoratori autonomi (RETA) dei soci operativi e/o amministratori;
  • Amministrazioni locali: rilascio della licenza per l’attività,
  • Altri uffici e/o registri: iscrizioni presso altri uffici e/o registri;
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio e convalida del registro delle ispezioni;
  • Agenzia Nazionale dellASSOCIAZIONE DI IMPRESEa Protezione dei Dati: deposito dei dati personali;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – obbligatoria solo per società che assumeranno lavoratori dipendenti
  • Tesoreria Territoria;le della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori – obbligatoria qualora non fossero già affiliati;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori al regime speciale della previdenza sociale – obbligatoria per aziende che assumeranno dipendenti.
  • Servizio Nazionale di Collocamento: deposito dei contratti di lavoro – obbligatorio solo per società che dovessero assumere lavoratori subordinati;
  • Ministero del Lavoro delle Comunità Autonome: notifica dell’apertura di un centro di lavoro – obbligatoria solo per società che assumeranno dei lavoratori dipendenti;
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio del calendario lavorativo – obbligatorio solo per aziende che assumeranno dei lavoratori alle proprie dipendenze;
  • Ufficio Nazionale dei Brevetti e Marchi: deposito del logo aziendale;
  • Autorità di certificazione: ottenimento di un certificato elettronico di identità.