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Costituire una società imprenditore a responsabilità limitata in Spagna

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IMPRENDITORE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione

La denominazione di “imprenditore a responsabilità limitata” comprende quella categoria di persone fisiche che, attraverso una limitazione della responsabilità (sottoposta a diverse condizioni), svolgono a titolo personale, e autogestendosi, un’attività economica indipendente;

Questi lavoratori autonomi non dipendono da altre persone per quanto riguarda le decisioni e le scelte operative, e ovviamente, svolgono la propria attività a scopo di lucro;

L’imprenditore a responsabilità limitata deve essere una persona fisica, ha limiti di responsabilità per quanto riguarda l’andamento degli affari, non deve versare un capitale minimo ed è sottoposto alla fiscalità delle persone fisiche attraverso l’IRPF.

Vantaggi

Ecco i principali vantaggi di questa forma giuridica di impresa:

  • L’imprenditore può far limitare la sua responsabilità in rapporto ai debiti che siano derivanti dall’esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale;
  • È una forma di impresa ideale per quelle attività economiche di piccole dimensioni;
  • Non è necessario avviare alcuna procedura per ottenere la personalità giuridica, tuttavia, è necessario iscrivere nel Registro delle Imprese e nel Registro dei Proprietari la dicitura di “imprenditore a responsabilità limitata”, indicando la propria residenza abituale;
  • Può risultare più conveniente rispetto ad altre forme di impresa, dal momento in cui non vi è una distinzione giuridica dall’

Responsabilità

Ecco invece un approfondimento per quanto riguarda la responsabilità:

  • L’imprenditore a responsabilità limitata può ridurre la sua responsabilità nei confronti degli azioni dei creditori, per quanto riguarda debiti contratti a livello imprenditoriale o professionale, escludendo la pignorabilità presso la sua residenza, entro il limite di 000 euro. Questo tetto massimo è valutato secondo la base imponibile rapportabile all’Imposta sui Trasferimenti Patrimoni e gli Atti Giuridici Documentati nel momento in cui è avvenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • Qualora la residenza fosse collocata in una località con una popolazione superiore al milione di abitanti, al valore sopraindicato si dovrà applicare un coefficiente pari all’1.5;
  • All’atto dell’iscrizione dell’imprenditore nel Registro delle Imprese competente per il suo domicilio, dovrà essere indicato un immobile, in propria individuale o condivisa, che non sia vincolato per rispondere dei risultati conseguiti tramite la propria attività imprenditoriale o professionale;
  • Non sarà possibile invocare la responsabilità limitata nel momento in cui il debitore abbia agito con dolo o anche con colpa grave, in rapporto alle obbligazioni contratte verso terzi: questa condizione dovrà essere chiaramente stabilita in sentenza o da una procedura fallimentare;
  • Salvo che i creditori esprimano il loro consenso in maniera esplicita, il debitore sarà responsabile in maniera universale dei debiti contratti anteriormente alla sua iscrizione nel Registro di Commercio con la qualifica di “imprenditore individuale a responsabilità limitata”.

Quadro Normativo

Preoccupiamoci ora di analizzare meglio quello che è il quadro normativo entro il quale rientra l’imprenditore a responsabilità limitata:

  • L’imprenditore individuale è disciplinato dal Codice di Commercio per quanto riguarda le disposizioni commerciali, e dal Codice civile, per i suoi diritti e le sue obbligazioni;
  • Dalla legge 20/2007 dell’11 luglio circa lo statuto del lavoro autonomo;
  • Il regio decreto 207/2009, del 23 febbraio, attraverso il quale si sviluppa lo statuto del lavoro autonomo per quanto riguarda il contratto di lavoratore autonomo economicamente dipendente, la sua iscrizione, e la iscrizione nel Registro Statale delle associazioni professionali dei lavoratori autonomi.
  • La legge 14/2013 del 27 settembre, a sostegno degli imprenditori e della loro internazionalizzazione

Svantaggi

Qui di seguito riepiloghiamo i principali svantaggi che riguardano questa tipologia di impresa:

  • È necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese.
  • L’imprenditore risponde con il suo patrimonio personale dei debiti creati tramite la sua attività, eccetto che con la sua abitazione abituale, a determinate condizioni.
  • Se l’imprenditore è coniugato, può succedere che anche il coniuge sia interessato dalle attività svolte, a seconda del regime patrimoniale coniugale, in questi casi:
    • I beni propri dei coniugi imprenditori sono impegnati per l’attività imprenditoriale;
    • I beni coniugali possono essere impegnati per consenso esplicito o presunto;
    • I beni privati del coniuge dell’imprenditore possono essere obbligati tramite il consenso esplicito o con atto pubblico;
  • Paga più tasse in funzione di quanto è maggiore il volume dei redditi conseguiti, con aliquote che raggiungono anche il 43%, mentre che determinate società sono sottoposte a tassazione con aliquota fissa del 30% sugli utili (o il 25% sui primi 120.202,41 euro, in caso di imprese con fatturato inferiore agli 8 milioni di euro).

Capitale

Come già detto in precedenza, ribadiamo che non è richiesto dalla legge alcun importo minimo per il capitale.

Caratteristiche

Ecco un ulteriore riepilogo delle caratteristiche di questa forma di impresa:

  • L’imprenditore potrà limitare la sua responsabilità, evitando che le obbligazioni derivanti dai suoi debiti imprenditoriali possano ricadere sulla sua residenza abituale, se sono soddisfatte alcune condizioni (eccetto i debiti di diritto pubblico);
  • Controllo diretto e completo dell’impresa da parte del proprietario, che ne dirige la gestione;
  • Lo status giuridico dell’impresa è la stessa di quella del titolare (imprenditore);
  • Per quanto riguarda l’apporto di capitale all’impresa, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, non esistono limiti se non quelli volontari dello stesso imprenditore;
  • L’imprenditore dovrà indicare in tutta la documentazione, in modo particolare per quanto riguarda l’iscrizione al registro delle imprese, la dicitura di “Imprenditore a Responsabilità Limitata”, o ancora, dovrà aggiungere al suo nome e ai dati di identificazione fiscali la sigla “ERL”.

Conti annuali

Questi sono invece gli adempimenti richiesti all’Imprenditore a Responsabilità Limitata:

  • L’imprenditore a responsabilità limitata dovrà dichiarare di sottoporsi alla revisione la sua contabilità annuale della sua attività imprenditoriale o professionale, conformemente a quanto in vigore per le società a responsabilità limitata unipersonale;
  • L’imprenditore a responsabilità limitata dovrà depositare la sua contabilità annuale presso il Registro delle Imprese;
  • Dopo che siano trascorsi sette mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario senza che sia stata depositata la contabilità annuale al registro di commercio, l’imprenditore perderà la condizione di “limitazione della responsabilità” per quanto riguarda i debiti contratti a far tempo dalla scadenza di questo termine. Recupererà questo privilegio nel momento in cui presenterà la documentazione contabilità;
  • Nonostante quanto sopraindicato, gli imprenditori e i professionisti che decidono di operare in qualità di “imprenditore a responsabilità limitata” e che sono sottoposti al regime fiscale della “estimación objetiva”, potranno comunque adempiere agli obblighi contabili e del deposito della contabilità secondo l’articolo di legge, soddisfacendo gli obblighi formali richiesti dal loro regime fiscale. In questo senso, potranno depositare un modello standard – a fine commerciale e fiscale – ai sensi della normativa vigente.

Tassazione

L’imposizione fiscale avviene come ogni altra persona fisica, compilando la documentazione dell’IRPF (dichiarazione personale sui redditi per il profitto conseguito tramite l’impresa).

Numero di soci

La legge prevede che il numero minimo di soci sia pari a una persona fisica.

Contabilità

Esattamente come avviene con un’impresa individuale di tipo tradizionale, anche l’Imprenditore a Responsabilità Limitata dovrà mantenere una contabilità a seconda del regime fiscale al quale è sottoposta l’attività, secondo quanto previsto dalla Legge 35/2006 del 28 novembre sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche e le sue modifiche seguenti. Alla stessa maniera, sono applicabili le leggi sulle imposte sulle società, sui redditi e sul patrimonio delle persone non residenti e anche il regio decreto 439/2007 del 30 marzo, e il relativo Regolamento di applicazione per l’Imposta del reddito delle persone fisiche e il Regolamento dei Piani e dei Fondi previdenziali approvato con il regio decreto 304/2004 del 20 febbraio;

  • Se si svolgono attività commerciali, con l’adozione del modello della “estimación directa” per quanto riguarda i risultati, devono essere tenuti libri contabili così come stabilito dal Codice del Commercio (art. 25 del Codice del Commercio) che dovranno essere depositati al Registro delle Imprese. Questi libri sono:
    • Il libro diario, con il dettaglio delle singole operazioni;
    • Il bilancio iniziale e i valori di chiusura a fine anno delle singole poste di bilancio;
  • Se l’attività svolta dall’imprenditore non ha carattere commerciale o, comunque, i risultati sono determinati attraverso la contabilità semplificata con il metodo della “estimación directa”, dovranno essere tenuti i registri contabili senza il libro diario. I libri contabili richiesti sono i seguenti:
    • Il registro delle vendite e delle entrate
    • Il registro dei costi e delle uscite
    • Il registro degli investimenti
  • Se l’imprenditore è invece sottoposto al regime della “estimación objetiva”, non è obbligato a tenere alcun libro, tuttavia, è tenuto a conservare tutti i documenti che riguardano le transazioni. Qualora venisse richiesta l’applicazione delle deduzioni per gli ammortamenti, sarà necessario tenere un registro degli investimenti. Inoltre, in tutte quelle attività in cui il risultato netto si determina attraverso il volume delle operazioni, dovrà essere tenuto un registro con le vendite e le entrate.

Iscrizione e qualificazione

Andiamo a vedere alcune caratteristiche che riguardano l’ottenimento della condizione speciale di limitazione della responsabilità:

  • L’ottenimento della dicitura a responsabilità limitata” da parte dell’imprenditore è subordinato all’iscrizione pubblica nel Registro delle Imprese e nel Registro delle Proprietà fondiarie;
  • Nell’iscrizione del registro delle imprese competente per territorio in funzione del domicilio dell’imprenditore, si dovrà indicare il bene immobile, di proprietà esclusiva o condivisa, che non sarà vincolato per quanto riguarda i risultati professionali o imprenditoriali ottenuti dall’imprenditore a responsabilità limitata.

Processo costitutivo

Ecco le singole fasi per la costituzione dell’Imprenditore a responsabilità limitata:

  • Presso il notaio: atto pubblico;
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: Imposta sui trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati;
  • Registro delle Imprese: iscrizione dell’impresa.

Start Up

Concludiamo la nostra analisi dell’Imprenditore a Responsabilità Limitata, indicandovi le fasi della procedura di Start Up dell’attività:

  • Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione nel Registro degli Imprenditori;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al regime speciale dei lavoratori autonomi (RETA);
  • Amministrazioni locali: ottenimento della licenza per l’attività;
  • Altri uffici e/o registri: iscrizione eventuale in altri registri o presso altri uffici competenti;
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: ottenimento e legalizzazione del libro delle ispezioni;
  • Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: registrazione dei dati a carattere personale;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dell’impresa – da fare se si prevede di assumere dei dipendenti;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori subordinati (nel caso in cui non fossero ancora affiliati);
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori dipendenti al rispettivo regime di previdenza sociale (passo necessario solo in caso di assunzione di lavoratori subordinati);
  • Servizio Pubblico di Collocamento: trasmissione dei contratti di lavoro (necessaria solo qualora si dovessero assumere dei lavoratori dipendenti);
  • Ministero del Lavoro delle Comunità Autonome: notifica dell’apertura di un centro di lavoro (da effettuare solo in presenza di lavoratori subordinati);
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: ottenimento del calendario lavorativo (anche questo, utile solo qualora si prevedessero delle assunzioni);
  • Ufficio Spagnolo dei Brevetti e delle Marche: iscrizione di loghi aziendali;
  • Autorità di Certificazione: ottenimento di un certificato di identità