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Costituire una associazione di imprese in Spagna

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ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

Descrizione

Oggi ci preoccupiamo di parlarvi in maniera più dettagliata dell’associazione di imprese, che è una forma di società che non ha scopo di lucro, giacché il suo scopo è di facilitare lo sviluppo – o il miglioramento in termini di resa – delle attività svolte dai suoi soci.

Il suo scopo sarà quindi limitato esclusivamente a un’attività economica ausiliaria a quelle svolte dai rispettivi soci, che risponderanno in maniera sussidiaria, personale e solidale dei debiti contratti dall’associazione di imprese. In ambito comunitario, la stessa struttura giuridica è rappresentata dall’Associazione Europea di Imprese.

Dal punto di vista della compagine sociale, il numero minimo di soci previsto dalla legge è pari a due, i quali, hanno una responsabilità di tipo illimitato, come del resto, non devono liberare un capitale sociale minimo stabilito dalla legge.

In conclusione, per tutto ciò che ruota attorno agli aspetti tributari, l’associazione di imprese è sottoposta all’Imposta sulle Società.

Responsabilità

Dal punto di vista dei debiti contratti dall’associazione di imprese durante lo svolgimento della sua attività, i soci hanno una responsabilità a titolo illimitato.

Rappresentanza dell’Associazione di Imprese

Ad avere questo potere, saranno sostanzialmente gli amministratori dell’associazione, i quali saranno indicati già in fase di redazione dell’atto costitutivo, o comunque, nominati di comune accordo tra i soci.

Gli amministratori, il cui operato è sottoposto a norme simili a quelle della società anonima, dovranno svolgere il loro incarico con diligenza, esattamente come un normale imprenditore o un rappresentante legale.

I loro obblighi di discrezione non si esauriranno con la cessazione dell’incarico, essendo chiamati a tutelare i segreti dell’associazione anche dopo aver lasciato la carica. Gli amministratori risponderanno in maniera solidale dei danni causati all’associazione, salvo che possano provare di aver operato in maniera confacente agli obblighi di diligenza indicati precedentemente.

Quadro normativo

Andiamo a conoscere in maniera dettagliata quelle che sono le disposizioni normative applicabili a questa struttura giuridica, considerando che alle associazioni di imprese si applicano la legge 12/1991 del 29 aprile sulle associazioni di imprese e il regolamento CEE 2137/1985 dell’Associazione europea di imprese, nonché il testo DO L 124 del 15 maggio 1990, p. 52/52.

Capitale

La normativa attualmente vigente in termini di dotazione di capitale sociale delle associazioni di imprese, non prevede alcun versamento minimo.

Separazione e perdita della qualifica di socio

La separazione dei soci di un’associazione di imprese può avvenire, a seconda dei casi, con il consenso degli altri membri della stessa, come del resto, per giusta causa.

Se l’associazione fosse stata costituita a tempo indeterminato, si potrà considerare come una valida causa la volontà di separarsi, comunicandola all’associazione con un termine di preavviso pari a tre mesi.

La separazione di un socio per giusta causa come previsto nel contratto, dovrà essere effettuata in forma di atto pubblico a carico dell’interessato, il quale dovrà preoccuparsi di indicare la causa sollevata, come del resto, una copia di quanto reso noto all’associazione.

La perdita della condizione di socio si verifica dal momento in cui non siano più soddisfatti i requisiti imposti dalle normative o dall’atto pubblico stipulato per la costituzione dell’associazione, o ancora, quando lo stesso fosse dichiarato in fallimento, o comunque, insolvente.

Il socio che abbandona l’associazione avrà il diritto alla liquidazione della sua partecipazione secondo le regole stabilite nell’atto pubblico o, in assenza di condizioni prestabilite, secondo quanto previsto dal Codice di Commercio.

La perdita della condizione di socio, per le ragioni sopraindicate, non comporta comunque lo scioglimento dell’associazione, a meno che gli altri soci non raggiungano un accordo in questo senso per quanto riguarda le condizioni di prosecuzione dell’associazione.

Caratteristiche

Ecco le principali caratteristiche di un’associazione di imprese:

  • L’associazione di imprese ha personalità giuridica propria e ha carattere commerciale.
  • Non ha scopo di lucro per se stessa.
  • Potrà essere costituita unicamente da persone fisiche o giuridiche che svolgano delle attività imprenditoriali, agricole o artigianali, per entità che non hanno scopo di lucro rivolte alla ricerca o che svolgano delle libere professioni;
  • I soci hanno una responsabilità sussidiaria per quanto riguarda l’Associazione di imprese e rispondono a titolo personale e solidalmente tra di loro per i debiti dell’associazione;
  • Nella ragione sociale dovrà essere presente l’espressione “Associazione di imprese” o la sigla “I.E.”;
  • L’associazione non potrà possedere direttamente o indirettamente delle partecipazioni nelle società che la formano, come del resto, non potrà dirigere né controllare direttamente o indirettamente le attività dei suoi soci o pure di terzi.

Tassazione

Le associazioni di imprese sono assoggettate dal punto di vista tributario al regime dell’Imposta sulle Società.

Scioglimento dell’associazione

L’associazione potrà essere sciolta nei seguenti casi:

  • Accordo unanime dei suoi soci.
  • Scadenza dei termini temporali o per altre cause previste nell’atto pubblico.
  • Fallimento dell’associazione, che non sarà esteso ai suoi soci.
  • Adempimento di tutte le attività previste dallo statuto o, al contrario, per inadempimento.
  • Mancanza degli organi sociali indispensabili per il suo funzionamento.
  • L’attività svolta non è confacente a quella prevista dallo scopo dell’
  • Il numero di soci si è ridotto a uno.
  • Concorre una giusta causa per lo scioglimento.

Numero dei soci

La normativa attualmente vigente prevede che le associazioni di imprese debbano essere formate da almeno due soci.

Adozione di delibere

Le delibere potranno essere adottate dall’assemblea dei soci, per corrispondenza o anche per altri mezzi che permettano di mantenere indicazioni scritte relativamente all’argomento trattato e al voto espresso dai soci.

Per l’adozione delle delibere, salvo che nell’atto di costituzione siano stati stabiliti quorum differenti, sarà richiesta l’unanimità e, in ogni caso, quest’ultima sarà imperativa in tutte le delibere di modifica dell’atto di costituzione per i seguenti argomenti:

  • Scopo dell’
  • Numero dei voti assegnati ai singoli soci.
  • Requisiti per l’adozione delle delibere.
  • Durata prevista dell’
  • Quota dei contributi che ogni socio – o alcuni di essi – devono versare per finanziare l’

La convocazione dell’assemblea sarà effettuata dagli amministratori dell’Associazione di Imprese, per iniziativa personale o anche su richiesta dei soci.

Processo costitutivo

Quali sono le attività da svolgere per costituire un’associazione di imprese? Vediamole qui di seguito:

  • Registro Centrale delle Imprese: certificato di disponibilità della ragione sociale.
  • Agenzia delle Entrate (AEAT): emissione del codice fiscale.
  • Notaio: redazione dell’atto pubblico, che deve contenere indicazioni relative ad almeno:
    • L’identità dei soci;
    • La volontà degli stessi di fondare un’associazione di imprese;
    • Il capitale sociale, indicando il numero delle partecipazioni per socio, come del resto, i conferimenti di beni o diritti, indicandone la natura e il valore, e ancora, le modalità di valutazione degli stessi conferimenti;
    • La ragione sociale;
    • Lo scopo;
    • La durata e l’inizio dell’attività;
    • La sede sociale, che dovrà essere in Spagna, o se del caso, della succursale;
    • L’identità della persona che è incaricata dell’amministrazione;
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati. Una volta sottoscritto l’atto di costituzione, si potrà richiedere l’esenzione dell’Imposta in virtù dell’art. 25 della legge 12/1991.
  • Registro delle Imprese: Iscrizione dell’associazione;
  • Registri Speciali (registro speciale dell’Agenzia delle Entrate): iscrizione dell’impresa nei registri speciali AEAT.

Start up

Ecco invece le fasi che riguardano lo start up di un’associazione di imprese:

 

  • Agenzia delle Entrate: iscrizione al registro degli imprenditori.
  • Agenzia delle Entrate: Imposta sulle Attività Economiche (i primi due anni sono condonati per le imprese di recente costituzione);
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al regime speciale dei lavoratori autonomi (RETA) dei soci operativi e/o amministratori;
  • Amministrazioni locali: rilascio di licenze per le attività lavorative;
  • Altri uffici e/o registri: iscrizioni presso altri uffici e/o registri.
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio e convalida del registro delle ispezioni;
  • Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: registrazione dei dati personali;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – richiesta soltanto a società che intendano assumere lavoratori dipendenti;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori – necessaria se non fossero già affiliati;
  • Tesoreria Territoriale della Previdenza Sociale: isrizione dei lavoratori al regime speciale della previdenza sociale – richiesta soltanto alle aziende che assumeranno personale;
  • Servizio Nazionale di Collocamento: deposito dei contratti di lavoro – richiesto solo a società che dovessero assumere lavoratori subordinati;
  • Ministero del Lavoro delle Comunità Autonome: notifica dell’apertura di un centro di lavoro – richiesta solo a società che assumeranno dei lavoratori dipendenti.
  • Ispettorato Provinciale del Lavoro: rilascio del calendario lavorativo – solo per aziende che assumeranno dei lavoratori alle proprie dipendenze;
  • Ufficio Nazionale dei Brevetti e Marchi: deposito del logo aziendale;
  • Autorità di certificazione: ottenimento di un certificato elettronico di identità.